Art. 26.
(Azione preventiva e di precauzione).

      1. L'attività d'impresa si conforma ai princìpi definiti nel capo I, titolo I, parte I e, in particolare, a quelli di azione preventiva e di precauzione di cui all'articolo 4.
      2. In applicazione dei princìpi di cui al comma 1, la valutazione del rischio ambientale d'impresa e la scelta delle appropriate cautele tecniche sono considerate, a cura e spese dell'impresa, nella fase che precede l'inizio dell'attività e realizzate nella fase successiva, secondo modalità corrispondenti alla natura e alla gravità del rischio, nonché alle dimensioni tecnico-economiche dell'impresa.